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OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE IMPRESE 2025



Con il DM 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio, sono state definite le regole per l’assicurazione obbligatoria contro eventi catastrofali (OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE IMPRESE 2025)  (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

L’obbligo è stato introdotto dalla Legge 213/2023, con una scadenza inizialmente fissata al 31 marzo 2024, poi prorogata al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe (Dl 202/2024).


La norma prevede che tutte le imprese (tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, comprese le ditte individuali in regime forfettario) con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle imprese, debbano dotarsi di coperture assicurative per proteggere determinate categorie di beni aziendali da specifici eventi.


Per le polizze già  in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre in corrispondenza del primo rinnovo utile.


Il legislatore ha individuato i beni oggetto di questa copertura obbligatoria tramite un rinvio all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, che comprende:


  • terreni e fabbricati,

  • impianti e macchinari,

  • attrezzature industriali e commerciali.



 Chi è obbligato a stipulare la polizza?

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia.

  • Anche le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese.

  • Escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.).


Chi è esentato dall’obbligo assicurativo?


Fanno eccezione all’obbligo assicurativo:

  • le imprese agricole (ex all’art. 2135 c.c.) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;

  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.


Quali eventi copre la polizza catastrofale?


  • Terremoti;

  • Inondazioni;

  • Esondazioni;

  • Frane;

  • Alluvioni.


  • alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

  • Vi rientrano poi i casi di sisma purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

  • Rientrano poi le frane considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.


Cosa non copre la polizza assicurazione obbligatoria?


Nonostante l’ampia copertura, l’assicurazione obbligatoria non tutela le imprese da qualsiasi tipo di danno. Sono esclusi dalla copertura, i danni:


  • derivanti da azioni umane (es. errori di costruzione o negligenza)

  • causati a terzi dai beni assicurati

  • derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo, sabotaggio o rivolte

  • causati da armi o sostanze radioattive, chimiche o esplosive

  • derivanti da inquinamento o contaminazione


Le imprese devono quindi considerare questi limiti al momento della stipula del contratto.


I beni aziendali soggetti ad obbligo di copertura


La copertura obbligatoria riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali dell’attivo patrimoniale, ovvero:

Terreni.

Fabbricati  (incluse le opere murarie e gli impianti pertinenziali, come quelli idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento).

Impianti e macchinari (sia generici che specifici).

Attrezzature industriali e commerciali.


⛔ Beni non soggetti alla copertura obbligatoria:


  • Il magazzino, in quanto rientra nell’attivo circolante e non nelle immobilizzazioni materiali.

  • Automezzi, mobili, arredi e macchine d’ufficio, anch’essi esclusi dalla copertura obbligatoria.


Come funziona la copertura assicurativa?


  • Le assicurazioni possono assumere direttamente il rischio o operare in coassicurazione con altre compagnie.

  • È possibile anche la forma consortile, che prevede il coinvolgimento di più imprese assicurative.

  • SACE può intervenire per supportare il settore assicurativo e riassicurativo.


A completare il quadro normativo è intervenuto il Dm Mef n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 14 marzo 2025, che ha dettagliato le modalità operative degli schemi assicurativi.


Danno indennizzabile e franchigie


Per la copertura di danni fino a 30 milioni di euro, le polizze possono prevedere uno scoperto massimo del 15% a carico dell’assicurato, se concordato tra le parti.

Per importi superiori ai 30 milioni di euro, o nel caso di grandi imprese (art. 1, comma 1, lettera o, del decreto), la percentuale di danno a carico dell’assicurato è negoziabile liberamente tra le parti, pur restando obbligatoria la copertura assicurativa.


Le polizze possono prevedere limiti variabili sulla base del valore assicurato (per chi volesse capire quanto può costare per un’impresa una polizza catastrofale a un’imprese, leggere qui):


  • fino 1 milione di euro la copertura arriva fino all’intero importo;

  • da 1 milione a 30 milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;

  • oltre i 30 milioni di euro o per le grandi imprese il valore dei massimali o il limite di indennizzo è lasciato alla negoziazione delle parti.


Massimali di indennizzo


Le polizze possono prevedere limiti di indennizzo in base alla somma assicurata:


  • fino a 1 milione di euro copertura fino all’intero importo assicurato;

  • da 1 a 30 milioni di euro copertura per almeno il 70% della somma assicurata;

  • pltre 30 milioni di euro massimali negoziabili tra le parti, pur restando l’obbligo assicurativo.


Per i terreni, la copertura è a primo rischio assoluto, con massimali proporzionali alla superficie assicurata.


Nel caso di polizze collettive o convenzioni, i contratti devono prevedere classi di rischio con massimali differenziati in base alle esigenze specifiche di copertura.


Come adeguarsi e cosa comporta l’inadempienza


Le condizioni delle polizze catastrofali da stipulare prevedono scoperti o franchigie non superiori al 15% del danno subito, mentre i premi devono essere proporzionali al rischio specifico dell’area geografica in cui opera l’azienda.

Questa misura mira a responsabilizzare le aziende nella gestione dei rischi ambientali, riducendo al contempo la dipendenza dagli interventi statali post-evento.

Le imprese che non si adegueranno al nuovo obbligo di assicurazione verranno penalizzate nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Impatto economico sulle PMI


Secondo un’analisi di Unimpresa – sulla base delle tariffe di mercato, prendendo a esempio una PMI con 500 metri quadrati di sede e 15 dipendenti – i costi annuali delle polizze variano in base al livello di rischio della zona in cui si trova l’azienda:

  • Zone a basso rischio: costo annuale tra 1.500 e 3.000 euro.

  • Zone a medio rischio: costo annuale tra 3.000 e 6.000 euro.

  • Zone ad alto rischio: costo annuale tra 6.000 e 12.000 euro.


Per le grandi imprese con più stabilimenti, la spesa annua potrebbe superare i 30.000 euro.


 
 
 

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